ALL'INTERNO DEL

Menabò n. 176/2022

18 Luglio 2022

Costituzione e merito, tra solidarietà e pari dignità sociale

Quirino Camerlengo offre una lettura del merito alla luce dei principi costituzionali, sottolineando che secondo quei principi il merito lungi dall’esaltare la dimensione individualistica della persona, ne sancisce la vocazione solidale ed inclusiva.
  1. La nostra Costituzione non ignora il merito. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti dell’istruzione grazie a misure di sostegno erogate tramite concorso (art. 34). Possono essere nominati senatori a vita cittadini che «hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario» (art. 59). Professori e avvocati possono essere nominati consiglieri di Cassazione, dunque senza concorso, «per meriti insigni» (art. 106). E il merito è sottinteso quando l’art. 97 dispone che agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede tramite concorso.

Queste disposizioni sono accomunate dall’impiego del merito quale criterio di allocazione di risorse scarse o, comunque, limitate. La Costituzione dice chiaramente che occorre meritarsi quei ruoli o quelle utilità, quando ad essi aspira una platea più o meno nutrita di potenziali aspiranti. Come tale, il merito genera diseguaglianze nella divisione della torta, tra chi ce la fa, e chi soccombe nella “gara della vita”, come arguì Norberto Bobbio (N. Bobbio, Eguaglianza e libertà, 1995).

In generale, questo profilo, finemente trattato da Andrea Boitani e Maurizio Franzini nel n. 175/2022 di questa Rivista, è il peccato originale che il merito si trascina da sempre, attirando dubbi, critiche, ostilità. Nello specifico, così operando il merito parrebbe contraddire quel principio di eguaglianza che, scolpito nell’art. 3, rappresenta uno dei pilastri sui quali si regge il sistema costituzionale. Ebbene, queste brevi riflessioni mirano a dimostrare come la Costituzione attribuisca valore a un merito solidale e non quale titolo per ostentare e legittimare privilegi puramente individuali.

  1. Una legge che, al di fuori dei casi espressamente contemplati dalla Costituzione, discriminasse in base al merito si porrebbe in contrasto con il principio di eguaglianza formale, atteso che il primo comma dell’art. 3 vieta le disparità di trattamento legale basate, tra l’altro, sulle «condizioni personali». La Corte costituzionale, investita della questione, farebbe un uso molto stringente del canone della ragionevolezza, finendo col colpire discipline legislative sproporzionate, incongrue, prive di razionalità. La Costituzione, dunque, preclude al legislatore di ratificare tale disparità con norme di privilegio.

Nel contempo, il riconoscimento e la pratica del merito come criterio di selezione potrebbero agire quali feconde modalità di inveramento dell’altra faccia del principio di eguaglianza, quale quella sostanziale mirabilmente enunciata nel secondo comma del citato art. 3. Invero, la previsione di un obbligo, a carico delle istituzioni repubblicane, di rimuovere gli ostacoli che si frappongono, dal punto di vista economico e sociale, al pieno sviluppo della personalità e alla effettiva partecipazione alla vita comunitaria (nella triplice dimensione politica, economica e sociale), è stata pensata e voluta dai Costituenti per ridurre il divario tra consociati determinato non solo da differenti disponibilità finanziarie, ma anche da divergenti occasioni di promozione sociale. La proiezione sociale del principio di eguaglianza segna la transizione da uno Stato liberale, tutto proteso a presidiare l’autorealizzazione individuale attraverso le libertà negative, ad uno Stato interventista sensibile al divario che spesso si consuma, a causa della mancanza dei necessari beni, tra astratta titolarità ed effettivo esercizio dei diritti fondamentali: da Adam Smith a John M. Keynes. Attraverso i diritti sociali, il Welfare States’ingerisce nelle relazioni economiche e sociali per consentire anche ai “soggetti deboli” di accedere alle risorse indispensabili per un pieno godimento delle libertà universalmente riconosciute.

Il principio di eguaglianza sostanziale, unanimemente interpretato come eguaglianza delle opportunità o nei punti di partenza, non mira solo alla liberazione dal bisogno economico di quanti versano in condizioni di povertà, assoluta o relativa. Esso, infatti, si prefigge l’obiettivo di consentire anche a chi nasce in condizioni di svantaggio (non solo economico) di sviluppare appieno la propria personalità, entrando realmente nel circuito delle relazioni sociali. Tutto ciò grazie alle occasioni di crescita e di riscatto sociale che, a cominciare dalla scuola, possono, se sfruttate, permettere anche a chi proviene da contesti sociali difficili di affrancarsi da un destino che parrebbe segnato in partenza. Ecco, dunque, lo slancio rivoluzionario del principio di eguaglianza sostanziale: liberare chi nasce in condizioni di svantaggio da un fardello che, senza interventi correttivi da parte della società e delle istituzioni, rischia di segnare per sempre il futuro di quella persona. Così che non si possano più leggere aberranti statuizioni giudiziarie come quella resa nel 1971 dal Tribunale di Milano in occasione del cd. “caso Gennarino”: «nella ipotesi di menomazione fisica derivante da fatto illecito a danno di un bambino non ancora pervenuto all’età lavorativa (cinque anni), la percentuale di invalidità permanente, che deve rapportarsi alla sua prevedibile attività futura, e l’ammontare presumibile del futuro reddito, vanno determinati in base al lavoro svolto dal padre, dovendosi ritenere che il bambino, nel futuro, svolgerà la stessa professione del padre e raggiungerà un eguale grado di specializzazione (nella specie, manovale generico)».

Ebbene, il riconoscimento concreto del merito di chi, sconfiggendo un destino avverso che sembrava già scritto, riesce a costruire qualcosa di rilevante, grazie ad impegno, perseveranza, coraggio, spirito di sacrificio, è la strada da battere affinché quella dimensione sostanziale dell’eguaglianza possa davvero realizzarsi. E possa coniugarsi con una altrettanto genuina attuazione del principio personalista di cui all’art. 2 della Costituzione.

  1. Il favor manifestato dai citati princìpi costituzionali verso il merito non prelude certo alla edificazione di un assetto sociale segnato da una continua e feroce competizione, con conseguente esaltazione del vincitore e annichilimento degli sconfitti. Né il quadro costituzionale appena abbozzato può giustificare l’implementazione, nella società italiana, di un modello tutto orientato verso una acritica applicazione del metodo meritocratico, che spinto alle estreme conseguenze finirebbe col determinare l’ascesa incontrollabile di una élite in ipotesi selezionata in base al quoziente intellettivo, come paventato nella visione distopica magistralmente narrata da Michael Young (M. Young, The Rise of Meritocracy 1870-2033, 1958).

Invero, il rischio di una “tirannia del merito” (M.J. Sandel, The Tiranny of Merit. What’s Become of the Common Good?, 2020) è dalla stessa Costituzione scongiurato proprio grazie alla combinazione di altri due princìpi fondamentali.

Innanzitutto, il principio di solidarietà enunciato nel citato art. 2.

Il patrimonio costituzionale si è arricchito con un principio, quale quello di solidarietà, che recepisce la dimensione sociale dell’essere umano. Affrancato dall’angusta prospettiva delineata dal liberalismo costruito intorno alla persona uti singulus, il costituzionalismo di matrice socialdemocratica prende atto della socialità come condizione esistenziale che enfatizza il momento della relazione con il prossimo. Erede della fraternité rivoluzionaria, la solidarietà libera la persona dalla solitudine dell’egoismo, chiamandola a condividere con gli altri consociati non solo i benefici ma anche e soprattutto il peso dei tanti problemi che affliggono le società contemporanee. Come ha finemente scritto Stefano Giubboni, la solidarietà «evoca un concetto antico, un primigenio sentimento morale di empatia, coessenziale alla intrinseca socialità dell’uomo e, quindi, alla stessa idea di diritto e di ordine sociale e giuridico» (S. Giubboni, Solidarietà, in Politica del diritto, 2012, p. 527).

Ebbene, chi merita ha, proprio ai sensi dell’art. 2 della Costituzione, il dovere inderogabile di esprimere il proprio afflato solidale verso chi è uscito sconfitto nella gara della vita o chi ha rinunciato sin da subito a cimentarsi nelle varie e insidiose imprese di promozione sociale. La nostra Costituzione ci restituisce una chiara e nitida immagine di merito solidale, quale condizione sì di pregio e di valore, ma da mettere a disposizione della società e di ogni consociato, proprio per concorrere «al progresso materiale o spirituale della società», come recita l’art. 4 della Costituzione.

Il merito, se inteso come qualità che discrimina in base al successo conquistato, rischia di alimentare un assetto sociale retto da gerarchie, dove una ristretta minoranza domina incontrastata sulla moltitudine beneficiando di tutte le utilità che il rango acquisito consente di sfruttare (sul tema v. T. Groppi, Oltre le gerarchie, 2021). Siamo grati alle nostre madri e ai nostri padri costituenti se oggi possiamo vivere in una società priva di caste, proprio perché, come enuncia perentoriamente il primo comma dell’art. 3, noi tutti abbiamo «pari dignità sociale». Il merito non conferisce un “grado sociale” da spendere nelle relazioni comunitarie come titolo per conseguire vantaggi preclusi ai più, specie in termini di prestigio e autorevolezza. Preso sul serio, il principio della pari dignità sociale impone di riconoscere al merito una attitudine universale, quale condizione aperta a chiunque, indipendentemente dal tiolo di studio, dal lavoro svolto, dalla posizione assunta all’interno della compagine sociale. Anche chi, secondo opinabilissimi standard sociali, è etichettato (anzi, stigmatizzato) quale “non capace”, ben può ambire a vedersi riconoscere l’attributo del merito, anche solo per aver lottato contro condizioni personali avverse innanzitutto dal punto di vista psicofisico (rinvio alle bellissime pagine di M.C. Nussbaum, Creating Capabilities. The Human Development Approach, 2011, e di A. Sen, Development as Freedom, 1999).

  1. Il merito non è una qualità innata, né una virtù che la persona acquisisce e dimostra nella relazione con gli altri. È l’attestazione di un risultato di segno positivo, che riflette la quantità di valore prodotta da progetti esistenziali giunti a compimento. È il prossimo ad attestare il merito, non chi vanta una condizione di vantaggio in ragione del ruolo ricoperto o degli obiettivi conseguiti. Come qualità sociale, il merito esige una restituzione alla comunità in termini di impegno responsabile per la coesione sociale.

La nostra Costituzione autenticamente inclusiva, scritta pensando a chi avrebbe confidato nell’eguaglianza sostanziale per ottenere la propria occasione di riscatto sociale, reca gli antidoti ad un uso strumentale del merito, troppo spesso agitato come vessillo di una politica che intende fare presa sulle persone fragili formulando promesse che, poi, non è in grado di mantenere.

In una comunità dove tutte e tutti hanno pari dignità sociale, i benefici dell’impegno volto a garantire una vera eguaglianza delle opportunità vanno solidalmente condivisi per il bene comune, non certo per premiare azioni di successo destinate a gratificare solo chi le ha pensate e attuate: non dominio del merito (meritocrazia), ma saggezza del merito (meritosofia).

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