ALL'INTERNO DEL

Menabò n. 189/2023

14 Marzo 2023

Maurizio Franzini, Giovanni Gallo, Michele Raitano

Dopo il Reddito di Cittadinanza, verso la MIA. I probabili cambiamenti.

Maurizio Franzini, Giovanni Gallo e Michele Raitano si occupano della Misura di Inclusione Attiva (MIA) che è allo studio del Governo e che sostituirà il Reddito di Cittadinanza. Basandosi sulla bozza della MIA circolata nei giorni scorsi, che potrà differire da quella adottata, i tre autori illustrano, con riferimento al lato ‘monetario’ della misura, le differenze principali con il RdC e presentano i risultati di una loro simulazione diretta a stimare principalmente come varieranno il numero dei beneficiari, l’importo che percepiranno e il costo a carico del bilancio pubblico.

Come è noto, il Governo sta lavorando al nuovo istituto destinato a prendere il posto del Reddito di Cittadinanza (RdC). Il nome è già deciso: MIA, Misura di Inclusione Attiva, ma non è ancora del tutto chiaro come funzionerà. 

Nei giorni scorsi sono circolate sui media diverse ipotesi ed è disponibile una bozza del provvedimento che abbiamo letto con attenzione e, basandoci su di essa, ci siamo chiesti cosa cambierebbe in termini di impatto sul bilancio pubblico, importi per i beneficiari, platea dei beneficiari e effetti su disuguaglianza e povertà se la versione finale della MIA sarà identica a quella che compare nella bozza.  Per rispondere ci siamo avvalsi di un un modello di micro- simulazione statico utilizzando i dati dell’indagine IT-SILC (le cui principali caratteristiche sono descritte in questo articolo) dal quale abbiamo tratto i risultati che illustreremo. Vale la pena ribadire che non stiamo anticipando quello che certamente accadrà, ma quello che accadrebbe se la bozza diventasse il definitivo provvedimento di legge. E, forse, questi risultati possono essere utili anche per orientare le decisioni sulla versione finale del provvedimento. 

Come si è già accennato, le nostre domande riguardano soltanto la parte del provvedimento relativa, nei suoi vari aspetti, al sussidio monetario mentre non entriamo nel merito delle politiche attive per il lavoro e dei servizi sociali. Al riguardo, ci limitiamo a osservare che non sembrano esservi cambiamenti rilevanti rispetto al RdC, e questo è vero – come vedremo – per gran parte di quanto previsto dalla bozza di MIA. Ma richiamiamo brevemente le principali differenze, sintetizzate nella Tabella 1, iniziando da quelle che appaiono certe. 

  • Si introduce la differenza tra nuclei familiari ‘occupabili’ e ‘non occupabili’, questi ultimi essendo quelli con componenti minori, persone con disabilità o over-60. Non sembrano, quindi, avere rilievo per questa classificazione le chances occupazionali degli individui (o altre caratteristiche che influenzano tali chances). 
  • Si allenta da 10 a 5 anni il vincolo per i non residenti, anche in virtù di un processo di valutazione presso la Corte di Giustizia Europea. Si abbassa quindi un’ingiustificata barriera all’accesso alla misura, che però resta piuttosto alta. 
  • Si prevede l’indicizzazione all’inflazione di soglie e importi, superando un limite del RdC. Ma il superamento rischia di essere largamente formale perché, stranamente, si prevede che l’indicizzazione diventi operativa solo a partire dal 2026, quando l’attuale fiammata inflazionistica potrebbe essere rientrata del tutto. 
  • Si riduce da 9.360 a 7.200 euro il requisito ISEE per l’accesso alla misura, con la conseguenza di escludere non pochi nuclei familiari.
  • Si riduce l’importo massimo del sussidio per i nuclei di occupabili che, nel caso di un single, scende da 500 a 375 euro mensili. 
  • Si riduce per tutti la durata della prestazione: i ‘non occupabili’ dopo il primo rinnovo avranno 1 mese di pausa ogni 12 anziché 18; per gli ‘occupabili’ la durata massima complessiva della prestazione diviene di 18 mesi, con un mese di pausa dopo i primi 12.
  • Rispetto ai requisiti patrimoniali, che sostanzialmente restano invariati, l’unica differenza riguarda la casa di residenza di cui ora si tiene conto se il suo valore a fini IMU è non inferiore a 150.000 euro.
  • Si rivedono le scale di equivalenza per tenere conto della diversa composizione dei nuclei familiari introducendo un significativo cambiamento: i minori non entrano nel computo con l’argomento che essi contribuiscono a determinare l’importo ricevuto come Assegno Unico Universale Familiare (AUUF). È previsto però un incremento di MIA pari a 50 euro al mese per ogni figlio minore o maggiorenne che usufruisce dell’AUUF  (e non è chiaro perché non sia stato, invece, aumentato l’AUUF). 

Vi sono poi, alcuni aspetti, che restano dubbi dopo la lettura della bozza. 

  • Non è chiaro se verrà abolita la distinzione tra reddito e pensione di cittadinanza. Sembrerebbe però di sì dato che non sono più previsti requisiti reddituali diversi a seconda dell’età dei componenti del nucleo familiare (così penalizzando gli anziani che godevano di un requisito più favorevole).
  • Non è chiaro se verrà eliminata dal sussidio la quota precedentemente prevista per le spese di affitto o per mutuo. Sembrerebbe tuttavia di sì con la conseguenza di ridurre la prestazione massima (per un single) da 780 a 500 euro per chi vive in affitto e di inasprire contestualmente il requisito di reddito per avere accesso alla misura. Mentre un nucleo in affitto può attualmente ricevere il RdC se ha un reddito equivalente annuo non superiore a 9.360 euro, tale soglia diviene con la MIA di 6.000 euro per tutti, indipendentemente dal titolo di godimento dell’abitazione di residenza.

Tab. 1: Differenze nei requisiti di accesso e negli importi fra RdC e MIA

Al di là delle residue incertezze sembra possibile affermare che non siamo di fronte a una ‘rivoluzione’ ma a cambiamenti che, senza modificare il precedente impianto, introducono soprattutto restrizioni e sollevano anche qualche perplessità di alta natura. Ad esempio, la distinzione e il diverso trattamento di ‘occupabili’ e ‘non occupabili’ rischia di favorire ricomposizioni opportunistiche dei nuclei familiari con la prospettiva di accedere al sussidio da non occupabili. In ogni caso si può prevedere che tra gli occupabili siano nettamente prevalenti i single che, considerando la riduzione dell’importo, sono tra i principali candidati al peggioramento. Se lo scopo era questo, forse sarebbe bastato prevedere un importo minore per i single. 

Presentiamo ora i risultati delle nostre simulazioni, assumendo la cancellazione della componente di trasferimento legata ad affitti e mutui. 

Nella Tabella 2 confrontiamo il numero di famiglie che erano beneficiarie di RdC e quelle che dovrebbero essere beneficiarie di MIA. La simulazione è stata effettuata ipotizzando che il take up sia integrale, cioè tutti coloro che rispettano i requisiti ISEE accedono alla misura. 

Tab. 2: Beneficiari di RdC e MIA a confronto

Il numero di nuclei beneficiari potenziali scende di 180.000 unità, da 1 milione e 724 mila a 1 milione e 544 mila. Dunque, 309.000 dei precedenti beneficiari escono a seguito della modifica dei requisiti di accesso. I nuovi entranti, grazie all’allentamento del vincolo di residenza, sono 129.000. E’ interessante osservare che le famiglie che escono non sono concentrate tra i single – che sono invece relativamente penalizzati in termini di importo e durata della prestazione (Tabella 1) – e lo conferma anche il fatto che il rapporto fra uscenti e entranti è massimo fra i nuclei con almeno 4 componenti.

Esaminiamo ora la variazione nelle prestazioni medie, dove nel caso del RdC si considera anche la componente per affitto o mutuo (Tabella 3). Gli importi medi cadono in modo consistente: scendono dai 5.011 euro annui del RdC al 3.720 della MIA, quindi una riduzione del 25%. Le famiglie uscenti ricevevano in media soltanto 970 euro. Ciò si spiega con il fatto che i nuovi requisiti di ISEE e di reddito escludono coloro che hanno i valori più alti per questi due parametri. Le differenze nelle prestazioni per famiglie non occupabili e occupabili sono rilevanti, ma occorre considerare che anche la composizione familiare dei due gruppi può essere diversa (essendo le seconde composte, in media, da un numero minore di componenti). 

Tab. 3: Prestazioni medie annue per i beneficiari RdC e MIA (migliaia di euro) 

La Tab. 4 si riferisce agli effetti delle modifiche sulla spesa. La riduzione del numero dei beneficiari e degli importi medi si traduce in un significativo alleggerimento del carico per il bilancio pubblico: 2,9 miliardi di euro. Tale cifra vale per i primi 12 mesi della misura, ma potrà anche essere maggiore negli anni successivi a causa dei mancati rinnovi e dei mesi di pausa più frequenti per i nuclei ‘occupabili’. Si noti che la fonte nettamente più importante di alleggerimento è la riduzione degli importi per i perduranti beneficiari: 3 miliardi, mentre le famiglie uscenti (le quali, come visto, ricevevano, in media, importi limitati) ‘liberano’ soltanto 300 milioni. I nuovi beneficiari comportano una spesa di 400 milioni. Inoltre, il risparmio complessivo è simile fra nuclei occupabili e non occupabili.

Tab. 4: Impatto sul bilancio pubblico (in miliardi di euro) 

Infine, valutiamo gli effetti distributivi della riforma, cioè la sua incidenza sulla povertà e sulla disuguaglianza (Tabella 5). Il RdC ha ridotto la povertà relativa, con soglia al 60% del reddito mediano, dal 20,4 al 19%. Con la MIA la riduzione quasi svanisce e si torna assai vicino ai valori che si avrebbero in assenza di misure di reddito minimo (20,1%). Fissando la soglia della povertà al 40% del reddito mediano, risulta che il RdC abbassava la povertà di 2 punti percentuali, con la MIA la riduzione è soltanto di 1 punto percentuale. Anche sul versante della complessiva disuguaglianza dei redditi (disponibili equivalenti), calcolata con l’indice di Gini, la MIA dà esiti peggiori del RdC: la disuguaglianza si riduce meno rispetto a quella che si avrebbe in assenza di misure di reddito minimo. 

Tab. 5: Effetti distributivi della riforma

Possiamo dunque concludere che, in base alla bozza finora circolata, la riforma del ‘lato monetario’ del reddito minimo italiano ridurrebbe il numero di potenziali beneficiari e l’ammontare del beneficio a cui hanno diritto e attenuerebbe la capacità di contrastare la povertà e la disuguaglianza. Introducendo la distinzione tra occupabili e non occupabili potrebbero sorgere iniquità orizzontali – cioè trattamenti differenziati a parità di condizioni di disagio – che si aggiungerebbero  a quelle già esistenti e non basterebbe a compensare questi difetti  l’importante ma limitata riduzione del requisito di residenza che, di per sé, va nella direzione di attenuare le iniquità orizzontali. Tutti questi effetti non derivano da innovazioni rilevanti nell’impianto della misura ma, sostanzialmente, dall’applicazione di criteri più restrittivi al medesimo impianto; ciò induce a chiedersi se sia proprio necessario ricorrere a una nuova, e rassicurante, denominazione. 
Il risparmio di spesa pubblica sarebbe, come si è visto, rilevante ma il costo di quel risparmio, in termini di perdita di benessere per i più deboli sospettiamo che sarebbe molto maggiore. Forse quel risparmio si può ottenere con costi sociali assai minori, guardando a soggetti diversi da quelli che stanno più in basso nella scala economica e sociale. 

Schede e storico autori