ALL'INTERNO DEL

Menabò n. 171/2022

30 Aprile 2022

I numeri del ricalcolo delle pensioni per la flessibilità in uscita*

Nicola Salerno in tema di pensionamento flessibile confronta la soluzione che prevede il ricalcolo integrale del contributivo e quella che corregge solo la parte retributiva della pensione e avanza anche una propria proposta.

Nelle scorse due decadi, in Italia le riforme pensionistiche sono state un pendolo oscillante tra, da un lato, tentativi di favorire il pensionamento flessibile o anticipato per rispettare le scelte individuali, ringiovanire le forze di lavoro e tentare di rilanciare la produttività e, dall’altro, ripensamenti, anche repentini, con innalzamento e irrigidimento dei requisiti anagrafici e contributivi per consolidare i conti e tamponare le esigenze di cassa.

Governo e Parti sociali si sono impegnati a mettere a punto una soluzione strutturale con una Commissione ad hoc che, nei programmi, dovrebbe concludere i lavori nel corso del 2022, in modo tale che (urgenze della nuova crisi permettendo) si possa rendere operativa la sua proposta a fine anno (nella Legge di bilancio per il 2023) o nel 2023. Gli aspetti più tecnici e di dettaglio sono ancora oggetto di dibattito, ma nei tratti generali ci si dovrebbe muoversi offrendo la possibilità di pensionarsi prima dei requisiti ordinari per la vecchiaia e l’anticipata, ma accettando un ricalcolo della parte retributiva degli assegni che ne temperi la relativa generosità (su questi temi, cfr. sul Menabò i contributi di Raitano e Cozzolino e Di Nicola). Di seguito si prova a dare qualche numero rispetto all’entità della riduzione che andrebbe introdotta.

Il ricalcolo contributivo integrale. La soluzione più coerente sul piano attuariale è il ricalcolo contributivo integrale che assoggetterebbe tutta la carriera lavorativa alle regole contributive ad accumulazione nozionale introdotte con la riforma “Dini” del 1995. Questa soluzione potrebbe richiedere riduzioni degli assegni di livello significativo perché corregge su due fronti: sia per la storia contributiva (gli anni di anzianità acquisiti prima del 1996) sia per la vita attesa post pensionamento (ovvero rispetto alla durata della rendita vitalizia).

La correzione opera sulla parte della pensione calcolata con le regole retributive e, di conseguenza, man mano che gli anni riferibili a queste regole si riducono, anche l’impatto del ricalcolo contributivo si attenua. Inoltre, la correzione è tanto più incisiva quanto maggiore è l’anticipo rispetto alle soglie ordinarie di pensionamento.

Si prenda l’esempio di chi decide di pensionarsi a 64 anni di età e 30 di anzianità di cui 15 prima del 1996 (quindi, all’interno delle regole di calcolo retributive).  Sotto ipotesi semplificatrici su dinamica reale del PIL, profilo di carriera e inflazione, la riduzione della pensione per effetto del ricalcolo integrale è quella descritta nella Tabella 1 qui sotto:

Tabella 1: Ricalcolo integrale per pensionamento a 64 anni di età e 30 di anzianità di cui 15 prima del 1996

Se, a parità di età e anzianità contributiva, gli anni all’interno delle regole retributive fossero solo 5, gli effetti del ricalcolo sarebbero questi altri descritti nella Tabella 2:

Tabella 2: Ricalcolo integrale per pensionamento a 64 anni di età e 30 di anzianità di cui 5 prima del 1996

Se, fermi restando i 64 anni, l’anzianità fosse di 35 anni (e non 30) di cui 10 (e non 15) prima del 1996 (all’interno delle regole retributive), gli effetti del ricalcolo sarebbero questi altri ancora in Tabella 3:

Tabella 3: Ricalcolo integrale per pensionamento a 64 anni di età e 35 di anzianità di cui 10 prima del 1996

Il ricalcolo contributivo richiede correzioni di diversa entità a seconda, non solo di età e anzianità contributiva al pensionamento e di durata della carriera all’interno delle regole retributive, ma anche del profilo di carriera, se piatto (con livelli retributivi stagnanti e limitati scatti di livello/inquadramento), medio (con crescita moderata), o dinamico (con significativi aumenti per avanzamenti di ruolo o cambi di lavoro o raggiungimento di livelli direttivi). Le regole di calcolo retributive tendono, infatti. a premiare le carriere brevi e quelle dinamiche (e ovviamente quelle che combinano entrambe queste caratteristiche); corrispondentemente, le correzioni attuariali devono essere più incisive proprio su queste carriere rispetto alle altre.

Il ricalcolo sulla vita attesa al pensionamentoRiduzioni percentuali più contenute potrebbero essere ottenute scegliendo di intervenire solo su uno dei due fronti: non dare peso alla storia lavorativa ma correggere gli assegni solo alla luce dell’età di pensionamento rispetto a un’età standard o pivot che può essere quella dell’uscita di vecchiaia o altra anche superiore. Questa soluzione permetterebbe di evitare il ricorso a ipotesi ricostruttive delle storie contributive necessarie perché le banche dati non sono complete e affidabili per gli anni precedenti la riforma “Dini” (prima del 1995), soprattutto all’interno del pubblico impiego.

Per esempio, se per il pensionando di 64 anni di età e 35 di contribuzione, di cui 10 prima del 1996 (il precedente caso), la quota retributiva, invece che ricalcolata integralmente con le regole “Dini”, fosse corretta per il rapporto tra il coefficiente “Dini” a 64 anni e il coefficiente “Dini” all’età concordata come pivot, gli effetti sarebbero quelli descritti nella successiva Tabella 4. Qui si adotta l’ipotesi che il pivot sia 67,5 anni e il relativo coefficiente “Dini” pivotale sia la media aritmetica del valore a 67 e del valore a 68 anni. Scelte di pivot più elevati (68, 69 anni o oltre) farebbero ovviamente scaturire correzioni via via più ampie.

Tabella 4: Correzione solo per la vita attesa per pensionamento a 64 anni di età e 35 di anzianità di cui 10 prima del 1996

Se, a parità di anzianità (35 anni) e annualità all’interno delle regole retributive (10), l’età fosse di 62 e non di 64 anni, gli effetti della correzione sarebbero questi altri ancora in Tabella 5:

Tabella 5: Correzione solo per la vita attesa per pensionamento a 62 anni di età e 35 di anzianità di cui 10 prima del 1996

Nei due esempi precedenti, la correzione in percentuale della quota retributiva non varia al variare della differenza tra la dinamica reale della carriera e il tasso di crescita reale del PIL (mark-up), poiché dipende esclusivamente dal rapporto tra due coefficienti “Dini”, corrispondenti rispettivamente all’età effettiva di pensionamento e all’età pivot. Invece, se espressa in percentuale della pensione complessiva (quota retributiva più quota contributiva), la correzione è moderatamente crescente nel mark-up: infatti, tanto più elevato il mark-up tanto più elevata la parte retributiva della pensione e, a parità di correzione percentuale di quest’ultima, tanto più elevata l’incidenza del valore assoluto della correzione sull’assegno pensionistico complessivo.

Indicazioni conclusive. Il ricalcolo contributivo integrale è ineccepibile nel ristabilire l’equità finanziaria-attuariale, ma può arrivare a richiedere significative riduzioni delle pensioni, di difficile applicabilità su scala generalizzata e sistemica. Queste correzioni andrebbero ad aggiungersi alla normale riduzione dell’assegno che già avviene, per il tramite delle sue regole di calcolo, se ci si pensiona prima dei requisiti ordinari.

La ampiezza di tali correzioni solleva anche criticità per il fatto che, per l’assenza o la scarsità di dati sulle carriere e sulle contribuzioni individuali prima del 1996, esse sarebbero calcolate sulla base di ipotesi ricostruttive, come si fa, attualmente, per la cosiddetta “Opzione Donna”.

Discostandosi dal ricalcolo contributivo integrale, correzioni più contenute sono ricavabili se – in linea con quanto già proposto da Raitano sul Menabò – ci si “accontenta” di aggiustare la quota retributiva tenendo conto solo dell’età di pensionamento, rinunciando a considerare le caratteristiche della carriera sottostanti quella quota e, in particolare, i contributi versati e la loro collocazione temporale. Si tratterebbe di una correzione volutamente parziale, una scelta politica.

Se la quota retributiva è aggiustata per il rapporto tra il coefficiente “Dini” all’età di pensionamento e il coefficiente a un’età pivot, la correzione della pensione complessiva (somma di parte retributiva e parte contributiva, la terza colonna delle tabelle sopra presentate) resta generalmente (per età di uscita entro limiti ragionevoli) ben al di sotto del 10 per cento. Nei due esempi proposti la correzione si colloca tra il 3,4 e il 4,1 per cento e tra il 5,1 e 6,3 per cento, a fronte di un anticipo dell’uscita rispettivamente di 3,5 e di 5,5 anni.

Il pivot è un parametro di contrattazione: da un lato può esserci la disponibilità a non effettuare il ricalcolo integrale, dall’altro può starci quella ad accettare pivot anche superiori all’attuale soglia per la pensione di vecchiaia come forma di compensazione. Se c’è buona volontà, c’è anche spazio di contrattazione per mettere definitivamente una pietra sopra la questione della flessibilità di pensionamento che sovraccarica da troppo tempo dibattito, energie e attività legislative.

*Le opinioni qui espresse sono a titolo esclusivamente personale e non coinvolgono in alcun modo l’UPB.

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