Perché l’Italia non può “divenire” la Svizzera?

Massimiliano Vatiero interviene nel dibattito sull’ibridazione dell’economia italiana confrontando, in una prospettiva storica, il capitalismo italiano con quello svizzero. Dopo aver chiarito che l’evoluzione dei capitalismi dipende da radici storiche e circostanze politiche locali, Vatiero illustra le ragioni per cui un modello di capitalismo come quello svizzero (caratterizzato da innovazione radicale, deconcentrazione della struttura proprietà dell’impresa e bassa protezione del lavoro) non possa essere esportato “senza costi”.

Su questa rivista, il capitalismo italiano è stato descritto come un ibrido infelice da Ugo Pagano o come un’ibridazione forzata da Marco Simoni. D’accordo con questi interventi, mi propongo di illustrare un altro caso di ibrido e ibridazione (perlomeno se si parte dalla categorizzazione della legal origin theory), probabilmente né infelice né forzato, ma anch’esso dipendente dalle complementarietà istituzionali e determinanti politiche (si veda M. Roe – M. Vatiero, 2015 per una rassegna della letteratura): il capitalismo svizzero.

La Svizzera è un sistema di civil law (per di più con un meccanismo elettorale proporzionale e una struttura parlamentare di bicameralismo perfetto), ma caratterizzato da istituzioni economiche più simili a quelle dei sistemi di common law (come gli USA) che non a quelle dei sistemi di civil law delle vicine Austria, Francia, Germania e Italia (cfr. M. Vatiero in Kyklos, 2017). Per esempio, la Svizzera si distingue

  • per una concentrazione della proprietà societaria (e.g., azionista di riferimento) nelle grandi imprese quotate relativamente bassa;
  • per un livello relativamente basso di protezione del lavoro;
  • per il più alto numero di brevetti su PIL tra i paesi sviluppati (cfr. figura 1 in Puca – M. Vatiero, 2017), che ne fanno la nazione più innovativa al mondo (si veda il Global Innovation Index).

In questo intervento cercherò di mostrare quali siano le determinanti “politiche” della diversità del capitalismo svizzero anche allo scopo di capire quali sono (state) le criticità dell’ibridazione italiana e cosa ostacoli la realizzazione di un ibrido felice. Il messaggio principale è che l’evoluzione dei capitalismi dipende da radici storiche e circostanze politiche locali, e per questo il modello di capitalismo di un paese non può essere esportato “senza costi” in un altro paese.

Proviamo a identificare alcune caratteristiche comuni al contesto politico e istituzionale di Italia e Svizzera. La più evidente è la comune origine legale: entrambi sono sistemi di civil law. Quanto al sistema elettorale, sia l’Italia della Prima Repubblica sia la Svizzera hanno (avuto) un sistema proporzionale, che a differenza di quello maggioritario, tende a mantenere stabili o quasi i rapporti di forza tra i diversi partiti (come ha sostenuto Marianna Belloc sul Menabò). Inoltre, entrambi hanno una struttura parlamentare di bicameralismo perfetto. Meno evidente è la comune connotazione di stabilità politica. La politica Svizzera si è basata sulla cd. formula magica per cui i 4 maggiori partiti sono (quasi proporzionalmente) rappresentati nell’organo esecutivo: il Consiglio federale. Di fatto, non esiste un governo di coalizione, ma tutte le maggiori formazioni politiche (Socialisti, Liberali, etc.) fanno parte dell’esecutivo. Questo ha contribuito a generare un sistema con stabilità dei governi. Apparentemente il caso dell’Italia della Prima Repubblica è diverso perché si sono avuti molti governi di breve durata, ma una più attenta analisi mostra che le condizioni politiche (da intendersi in senso più ampio delle condizioni di governo) sono state invece marcatamente stabili. Difatti mentre nella quasi totalità degli stati europei e nordamericani si è assistito a un’alternanza (almeno potenziale) tra due schieramenti o partiti politici, nell’Italia della Prima Repubblica la Democrazia cristiana (la DC), è stata permanentemente al governo mentre il Partito Comunista Italiano (il PCI), per vincoli interni ed internazionali, è rimasto permanentemente all’opposizione (cfr. S. Di Nola – M. Vatiero, in Mercato, Concorrenza e Regole, 2015).

Queste comuni caratteristiche nel dominio politico e istituzionale non si traducono, però, in altrettante somiglianze nel dominio economico: la Svizzera ha caratteristiche economiche “eccezionali”, e non solo nel confronto con l’Italia. Le determinanti politiche e le complementarietà istituzionali (ancora una volta!) hanno avuto un ruolo fondamentale nell’ibridazione del capitalismo svizzero e nel determinarne la diversità. Nel prosieguo mi soffermerò su tre di esse: 1) il cd. Patto del Lavoro (1937) (Friedensabkommen in tedesco), 2) la tardiva (!) normativa sui brevetti 3) i meccanismi di democrazia diretta (il diritto di referendum e l’istituto dell’iniziativa popolare).

La Pace del Lavoro impegna le parti—datori di lavoro e sindacati—a rinunciare a forme di lotta come scioperi e serrate. Tale accordo nasce da una duplice specifica tendenza svizzera: la prima (quasi una necessità nella cultura svizzera) è trovare, in ogni ambito e segnatamente nell’arena politica, un punto di mediazione che possa minimizzare i conflitti tra le parti; la seconda riguarda il rifiuto di regole e imposizioni sovra-ordinate, quali quelle a cui sottostavano i sindacati datoriali e dei lavoratori negli anni ’30 del secolo scorso nei paesi limitrofi nazi-fascisti. Anzi è stata proprio la minaccia dei sistemi corporativisti confinanti e la volontà di restare “liberi” da interferenze statali, a spingere i sindacati svizzeri datoriali e dei lavoratori a cercare un accordo di mutuo e pacifico riconoscimento, senza l’intervento diretto dello stato. Da tale circostanza storica originano alcune caratteristiche del sistema di capitalismo svizzero: (i) il più basso tasso di scioperi tra i paesi OCSE, e (ii) la natura contrattuale e privatistica delle relazioni industriali svizzere.

Non dovrebbe pertanto sorprendere che nel 1976 Popolo e Cantoni abbiano rigettato il referendum sull’introduzione di un meccanismo di co-determinazione à la tedesca (nessuno dei 26 Cantoni votò a favore dell’iniziativa o del suo controprogetto). D’accordo con la teoria delle complementarietà istituzionali, un sistema con un diritto del lavoro relativamente “leggero” ha trovato il proprio complemento in una (relativamente) bassa concentrazione della proprietà societaria. In tal senso, la Svizzera assomiglia ai sistemi di common law e differisce significativamente dai confinanti stati di civil law (Austria, Francia, Germania e Italia). Tale risultato deriva, tra le altre cose, anche da una seconda particolarità svizzera, anch’essa frutto degli eventi storici: la specializzazione in settori caratterizzati da innovazione radicale (farmaceutico e chimico tra tutti).

Seguendo la letteratura sulla varietà dei capitalismi si possono distinguere due tipologie di innovazione (e quindi di settori): da una parte, un’innovazione incrementale, caratterizzata da una progressione step-by-step, asset committed e specificità nelle relazioni economiche, dall’altra, un’innovazione radicale, con una progressione all-or-nothing e pertanto contraddistinta da asset flessibili. Mentre la prima tipologia di innovazione è complementare a un sistema di governance delle imprese con preminenza degli azionisti di riferimento (che assicurano la stabilità e il commitment delle relazioni economiche), la seconda tipologia è complementare a un assetto proprietario più de-concentrato in grado di dismettere l’impegno finanziario nel caso di fallimento dell’innovazione o parimenti di aumentare l’impegno in caso di successo dell’innovazione rivolgendosi ai capitali sul mercato.

Il sistema economico svizzero è maggiormente caratterizzato da un’innovazione radicale, che pertanto sostiene una proprietà societaria de-concentrata, a causa della tardiva introduzione di un sistema di brevetti. Infatti, la Svizzera è stata tra le ultime nazioni che ha introdotto una normativa sui brevetti, per di più sotto la pressione degli altri stati europei (la Germania in particolare). In settori quali la chimica, come denunciato dalle imprese tedesche, la Svizzera fu nel diciannovesimo e parte del ventesimo secolo uno stato pirata. Infatti a causa dell’assenza o della debolezza della normativa nazionale sui brevetti, le imprese svizzere riprodussero i brevetti stranieri o, più spesso, le imprese europee (tipicamente francesi e tedesche) che non disponevano dei brevetti (perché second-mover) decisero di muoversi sul territorio svizzero per utilizzare liberamente risorse che altrove erano protette dai diritti di proprietà intellettuale.

Questo arbitraggio istituzionale fu praticato soprattutto da imprese con innovazione radicale, poiché l’innovazione incrementale per la sua specificità agli investimenti preesistenti ha un basso livello di mobilità. A loro volta, le imprese nei settori industriali radicali svizzeri hanno esercitato una pressione politica per ritardare o limitare la normativa sui brevetti. Questa prevalenza di settori industriali radicali invece che incrementali, atipica tra i paesi europei, ha infine sostenuto una tipologia di capitalismo con una bassa concentrazione del capitale, anch’essa atipica tra i paesi europei.

C’è un’ultima peculiarità svizzera che merita di essere analizzata: i meccanismi di democrazia diretta (un ulteriore aspetto comune con gli USA). Difatti, sebbene la Svizzera abbia un sistema elettorale proporzionale e un bicameralismo perfetto, le dinamiche politiche sono guidate dai meccanismi di democrazia diretta che hanno portato e portano la Confederazione verso scelte collettive dissimili dai paesi europei (due terzi dei referendum in paesi democratici nei duecento anni tra la fine del 1700 e la fine del 1900, si sono tenuti in Svizzera). Tale caratteristica ha (avuto) un impatto anche sulla governance delle imprese. Riprendendo un’intuizione di Pepper Culpepper, i meccanismi di democrazia diretta, potenziando l’espressione dell’opinione pubblica, depotenziano contestualmente la capacità di cattura dei gruppi di interesse. Consideriamo il tema della remunerazione dei manager, a lungo trascurato dall’opinione pubblica, che due eventi relativamente recenti hanno reso saliente nel dibattito politico svizzero:

  1. Nell’ottobre del 2001 il grounding di Swissair che rappresentò il fallimento non solo della compagnia di bandiera ma anche una disfatta per tutta la nazione, da cui però i manager ne uscirono con ricchi compensi e senza responsabilità giudiziarie.
  2. Nel 2013 il cd. scandalo Vasella, ex presidente di Novartis, concernente la sua buonuscita milionaria.

Entrambi gli eventi contribuirono a creare un diffuso disdegno da parte della popolazione elvetica sulle retribuzioni “eccessive” dei manager, tanto da portare al successo dell’Iniziativa popolare “Contro le retribuzioni abusive” dei manager che oggi disciplina in maniera molto stringente tale materia. Va detto che, sebbene la stragrande maggioranza dei partiti svizzeri avesse invitato a votare “contro” e Economiesuisse (la lobby delle imprese elvetiche) avesse finanziato una ricca campagna “contro”, il Popolo e i Cantoni con un voto largamente maggioritario hanno approvato tale iniziativa, a testimonianza del fatto che la democrazia diretta può depotenziare l’attività di lobbying. Pertanto le regole sulla governance delle imprese possono dipendere dall’attività di lobbying oppure, laddove esistano meccanismi di democrazia diretta come in Svizzera, dall’espressione dell’opinione pubblica. Anche per questo possono differire largamente.

Concludendo, la Pace del Lavoro, la tardiva introduzione della normativa sui brevetti e i meccanismi di democrazia diretta sono alcune delle determinanti “politiche” della diversità del capitalismo svizzero. Esse dimostrano anche che le caratteristiche di ogni capitalismo si sedimentano storicamente per effetto di un processo evolutivo basato sulle complementarietà istituzionali; pertanto, da origini comuni (i.e. civil law) possono generarsi, attraverso eventi storici diversi e specificità locali, equilibri economici diversi, come è accaduto per Italia e Svizzera.

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